COVID 19: DISPOSIZIONI ENCI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI IN REGIONI BIANCHE E GIALLE
(D.L. n. 52 del 22 aprile 2021)

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Considerate le misure adottate dal Governo con Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile 2021 per la graduale ripresa delle attività nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, tenuto conto delle precedenti disposizioni dell’ENCI si conferma lo svolgimento delle manifestazioni calendarizzate dall’ENCI limitatamente alle Regioni in zona Bianca e Gialla, fermo restando:
  • il rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e di prevenzione;
  • la sottoscrizione della Dichiarazione di accettazione e del rispetto delle Lineeguida ENCI delle misure contenitive del contagio da SARS-COV-2 (COVID-19) per la ripresa delle manifestazioni ENCI;
  • la trasmissione all’ENCI della documentazione attestante la richiesta di rilascio autorizzazione da parte degli organismi/autorità territoriali competenti (Sindaco, Comune, Regione, ATS, Polizia Locale, ecc.), al fine di avere preventiva conferma/autorizzazione allo svolgimento delle stesse;

La partecipazione dei concorrenti, degli esperti giudici e degli eventuali addetti previsti è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni governative emanate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=3630&provenienza=home

Gli spostamenti sono consentiti tra Regioni o Province autonome che si trovano in zone gialle o bianche.

Ulteriori spostamenti sono consentiti alle persone munite della “certificazione verde” rilasciate dalle strutture sanitarie preposte, nei casi:

  • di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
  • di avvenuta guarigione da COVID-19;
  • di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test.